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PUC (Progetti di Utilità Pubblica) tra aspettative e reali possibilità // ATS 10

AIPAS Marche 24/02/2020 Approfondimenti

PUC (Progetti di Utilità Pubblica) tra aspettative e reali possibilità.

Il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto del D.L. 4 /2019, è una misura (anzi LA MISURA) contro la povertà più importante varata dallo scorso governo. Il Rdc è una misura condizionata, cioè si da diritto al contributo se si adempiono a determinati compiti, non solo il beneficiario ma anche l’intero nucleo Familiare.

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PUC (Progetti di Utilità Pubblica) tra aspettative e reali possibilità.

DEFINIZIONE

Il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto del D.L. 4 /2019, è una misura (anzi LA MISURA) contro la povertà più importante varata dallo scorso governo. Il Rdc è una misura condizionata, cioè si da diritto al contributo se si adempiono a determinati compiti, non solo il beneficiario ma anche l’intero nucleo Familiare. Tra gli adempimenti da svolgere oltre alla sottoscrizione del patto di inclusione (che riguarda l’intero nucleo Familiare), il patto per il lavoro (che riguarda il singolo beneficiario) c’è anche l’adesione obbligatoria ai Progetti di utilità collettiva (PUC).

CHI “DEVE” PARTECIPARE AI PUC

Ai sensi dell’articolo 4, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019, il beneficiario del Rdc ed il suo nucleo familiare (in quanto il PUC è parte del patto di inclusione che riguarda tutto il nucleo familiare) è tenuto ad offrire la propria disponibilità a svolgere i PUC presso il medesimo comune di residenza. Sono previsti esoneri dalla partecipazione ai PUC in base alla condizione personale.

IMPEGNO

I PUC comportano, per il soggetto obbligato, un impegno compatibile con le altre attività dallo stesso svolte e in ogni caso non inferiore ad otto ore settimanali, fino ad un massimo di sedici ore settimanali, previo accordo tra le parti.

AMBITO DI INTERVENTO DEI PUC

I PUC si realizzano attraverso dei Progetti che hanno caratteristiche ben definite e (che vedremo successivamente) e riguardano specifici Ambiti di intervento che sono i seguenti:

Ambito culturale; Ambito sociale; Ambito artistico, Ambiente, Ambito formativo, Ambito tutela dei beni comuni.

Come possiamo vedere gli ambiti sono veramente molti, quasi la totalità dei campi delle attività degli comuni, ma comunque come forma “residuale” la norma prevede anche che i progetti utili alla collettività potranno eventualmente riguardare altresì attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

LIMITI

Naturalmente l’applicazione dei PUC incontra anche dei limiti, che fondamentalmente sono gli stessi individuati per molti altri interventi che riguardano le attività svolte con e per i comuni (over 30, tis, volontariato ecc). La norma, naturalmente, è attenta a non far sconfinare il PUC con il lavoro dipendente, precisando in diversi punti che non si tratta di attività lavorativa e specificando i seguenti limiti per le attività previste nell’ambito dei PUC che:

non sono assimilabili ad attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo; l’utilizzo dei beneficiari di Rdc nelle attività previste dai progetti non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. TITOLARITÀ E PROGETTO

I Titolari dei PUC sono i Comuni che, anche raccordandosi a livello di Ambito, dovranno approvare con atto deliberativo i progetti e caricarli su GEPI in maniera tale da formare un catalogo dove il Case Manger ed il centro per l’impiego potranno incrociare l’offerta dei PUC con le caratteristiche dei beneficiari. I progetti devono riportare sviluppate dei componenti ben definiti

COINVOLGIMENTO ENTI DEL TERZO SETTORE ED ALTRI ENTI PUBBLICI

La norma auspica un coinvolgimento attivo di altri Enti Pubblici e dei Soggetti di Terzo Settore, in quanto gli stesso possono individuare bisogni della collettività che l’Ente Locale potrebbe non coprire. In realtà a chi, come noi , lavora nel sociale questo aspetto è ben presente in ogni nostra attività e quasi sempre facciamo rete con il terzo settore.

Per il coinvolgimento del Terzo Settore, naturalmente, nel rispetto dell’art. 12 del 241/90 occorre procedere con un bando pubblico in cui si indicano gli ambiti, gli aspetti e come verrà creato il catalogo dei PUC disponibili.

Il catalogo dei puc a disposizione di ogni Comune potrà essere “aperto” ed aggiornato continuamente anche per attività con un tempo molto limitato.

COSTI

La quasi totalità dei costi sono rimborsati dal Fondo Nazionale Povertà o dal PON inclusione, mentre l’INAIL è pagato direttamente dal MLPS.

 

ASPETTATIVE TIMORI

Gli Amministratori dei Comuni nutrono molte aspettative su questa misura in quanto i beneficiari di RdC sono numerosi e quindi si prospettano  molti profili da poter inserire nelle attività comunali. D’altro canto però dobbiamo considerare che probabilmente i beneficiari di RdC se sono fuori dal mondo lavorativo da molto tempo è dovuto al fatto che hanno delle debolezze sociali o sanitarie manifeste o occulte, di cui se deve tener conto in fase progettuale.

 

      D’altro canto i comuni per accogliere i beneficiari hanno bisogno di adeguare la propria organizzazione, devono formare i volontari, devono dotarli, laddove necessario, di presidi antinfortunistici, devono reperire “tutor” e responsabili di progetto, ecc.. In altre parole, predisporre tutto questo richiede impegno ed organizzazione e spesso i comuni non hanno personale qualificato per poter adempiere a quanto previsto dalle norme.

In effetti sia le aspettative degli amministratori che i timori dei comuni/ATS sono fondati ma credo che l’importante sia attivare i PUC e cercare di dare attuazione a quanto previsto dalla normativa, considerando che siamo sempre in un momento sperimentale  dell’attuazione.

EVIDENTE CRITICITÀ:

Otre quanto indicato sopra tra i timori dei comuni/ats relativo allo scarso personale e non qualificato in grado di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa, credo che il GAP più difficile da recuperare sia il fatto che i beneficiari non siano motivati a svolgere i PUC in quanto è da oltre un anno che già prendono il contributo. Prendendo il contributo non son motivati a cambiare una situazione in cui li vedono beneficiari a costo zero, quindi saranno oppositivi a qualsiasi cambiamento.

D’altro canto è certamente vero che in caso di rifiuto di partecipare ai PUC i beneficiari perderanno il diritto al contributo, ma sappiamo quanto sia complicato far decadere una persona da un beneficio acquisito, e soprattutto, se una persona non è motivata a svolgere un compito se anche dovesse farlo lo farà sempre in maniera non soddisfacente facendo fallire il progetto stesso. Senza considerare che in caso di fallimento del progetto, il beneficiario ha diritto ad avere una collocazione più consona alle sue caratteristiche.

Diverso sarebbe stato se, ma questo vale per tutta la misura RdC,  il contributo fosse stato erogato soltanto dopo aver svolto 3 o 4 mesi di PUC, in questo caso il beneficiario sarebbe stato molto motivato a far realizzare il progetto ed anzi sarebbe venuta dal beneficiario stesso quella spinta in più che avrebbe fatto si che il PUC raggiungesse gli obiettivi previsti.


Articolo di Lamberto Pellegrini

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